Sez. U, Ordinanza n. 3370 del 16/02/2006 (Rv. 587347 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE | "Perpetuatio iurisdictionis" - Portata - Domanda proposta davanti a giudice privo di giurisdizione a seguito di declaratoria di incostituzionalità di una norma - Applicabilità del principio - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE
Il principio sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., alla stregua del quale la giurisdizione si determina "con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda", non opera quando la norma che detta i criteri determinativi della giurisdizione è successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, salvo il limite dei rapporti esauriti al momento della pubblicazione della decisione. (Fattispecie, successiva alla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, in materia di costituzione di società mista per la gestione di un impianto di incenerimento rifiuti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)