Sez. U, Ordinanza n. 15916 del 29/07/2005 (Rv. 583087 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE | Principio della "perpetuatio iurisdictionis" di cui all'art. 5 cod. proc. civ. - Portata - Domanda proposta davanti a giudice originariamente privo di giurisdizione - Attribuzione al medesimo della giurisdizione per effetto di sopravvenuto mutamento dello stato di fatto o di diritto - Applicabilità del principio - Esclusione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi "ex" art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998 - Controversia instaurata davanti al giudice amministrativo prima della dichiarazione di incostituzionalità della norma e dell'entrata in vigore dell'art. 7 legge n. 205 del 2000 - Devoluzione della controversia al giudice amministrativo in base alla nuova norma - Accertamento - Necessità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE
Il principio sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., alla stregua del quale la giurisdizione si determina "con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda", trova sua ragion d'essere in esigenze di economia processuale e può ricevere, quindi, applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza della giurisdizione del giudice adito e non anche quando il mutamento dello stato di fatto o di diritto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era inizialmente privo. Ne consegue che, nel caso di controversia instaurata davanti al giudice amministrativo - sul presupposto che essa rientrasse nella giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi, prevista dall'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - prima della dichiarazione di incostituzionalità di tale norma per eccesso di delega con sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 2000, e prima, quindi, dell'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205 - il cui art. 7 ha nuovamente previsto l'anzidetta giurisdizione esclusiva, ma con formula parzialmente differenziata - si rende necessario accertare se la controversia stessa rientri fra quelle devolute al giudice amministrativo dalla nuova norma, dovendo, in caso affermativo, essere riconosciuta la giurisdizione del giudice innanzi al quale il giudizio era stato instaurato, a nulla rilevando che la relativa data di inizio sia anteriore all'entrata in vigore della norma stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)