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Sez. 1, Sentenza n. 2020 del 04/06/1976 (Rv. 380845 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - NATURA SANZIONATORIA E INDENNITARIA - LIQUIDAZIONE ONNICOMPRENSIVA DEI DANNI - DEROGA CONVENZIONALE - AMMISSIBILITA - PATTO SULLA RISARCIBILITA DI UN TIPO DI DANNO NON COMPRESO NELLA PENALE - FORMA ESPRESSA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380845-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - NATURA SANZIONATORIA E INDENNITARIA - LIQUIDAZIONE ONNICOMPRENSIVA DEI DANNI - DEROGA CONVENZIONALE - AMMISSIBILITA - PATTO SULLA RISARCIBILITA DI UN TIPO DI DANNO NON COMPRESO NELLA PENALE - FORMA ESPRESSA - NECESSITA.*

La clausola penale, oltre a carattere sanzionatorio e punitivo, ha sempre anche natura e funzione indennitaria, configurando una liquidazione preventiva ed onnicomprensiva dei danni da inadempimento (o da ritardo nell'adempimento), concordata dalle parti al fine di esonerare il creditore dalla prova della sussistenza e dell'ammontare dei danni medesimi. Detta onnicomprensivita e suscettibile di deroga convenzionale, tanto in senso quantitativo, quanto in senso qualitativo, perche accanto all'espressa previsione di legge (art 1382 primo comma cod civ) di un accordo sulla risarcibilita del danno ulteriore, cioe di ammontare eccedente la penale, non puo negarsi la configurabilita di un patto sulla risarcibilita di un determinato tipo di danno (ad esempio, il lucro cessante), non compreso nella penale, e, quindi, in aggiunta alla stessa. A tale ultimo fine, peraltro, e indispensabile una esplicita pattuizione, in difetto della quale non puo ritenersi consentito riferire la penale ad un solo tipo o ad una sola componente del danno, con esclusione di altra. (V 852/66, mass n 321701).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)