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Sez. 3, Sentenza n. 1183 del 19/01/2007 (Rv. 596199 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE | Natura e finalità sanzionatoria o punitiva - Esclusione - Fondamento - Assimilabilità ai cosidetti "punitive damages" - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596199-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE

La clausola penale non ha natura e finalità sanzionatoria o punitiva, ma assolve alla funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria, tant'è che se l'ammontare fissato nella clausola penale venga a configurare, secondo l'apprezzamento discrezionale del giudice, un abuso o uno sconfinamento dell'autonomia privata oltre determinati limiti di equilibrio contrattuale, può essere equamente ridotta. Pertanto, deve escludersi che la clausola penale prevista dall'articolo 1382 del codice civile possa essere ricondotta all'istituto proprio del diritto nord-americano dei "punitive damages" avente una finalità sanzionatoria e punitiva che è incompatibile con un sindacato del giudice sulla sproporzione tra l'importo liquidato e il danno effettivamente subito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1384, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)