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Sez. 1, Sentenza n. 8600 del 29/05/2003 (Rv. 563726 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI | Dell'accordo simulatorio - Motivazione - Fattispecie di trasferimento di bene immobile a società con il capitale ripartito tra i venditori, tramite soci fiduciari, ed un terzo estraneo.
Stato
decisa il 2003-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563726-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI

In tema di simulazione assoluta (proposta nella specie dal creditore dell'alienante), è congruamente motivata la sentenza del giudice di merito che escluda la ricorrenza della prova presuntiva dell'accordo simulatorio in fattispecie di trasferimento di un immobile ad una società di capitali in veste di acquirente, società della quale i venditori controllavano, tramite soci fiduciari, i due terzi del capitale, mentre il restante terzo era nelle mani di soggetto estraneo, non legato da rapporto fiduciario con i predetti coniugi, la presenza di quest'ultimo socio potendo essere considerata indicativa della presenza di un interesse ad una reale, e non fittizia, acquisizione del bene oggetto del contratto di compravendita al patrimonio della società in ragione della quota di partecipazione alla stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)