Sez. 3, Sentenza n. 5765 del 17/03/2005 (Rv. 581620 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Simulazione fatta valere dalla parte contrattuale - Prova - Limitazioni - Sussistenza - Fondamento - Simulazione fatta valere da terzi o da creditori - Libertà di prova - Configurabilità - Fondamento - Relativo accertamento - Competenza del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE
Le limitazioni alla facoltà di prova della simulazione, previste per i contraenti dall'art. 2722 cod. civ. - limitazioni che trovano fondamento nella riprovazione sociale della menzogna - non operano nei confronti dei terzi e dei creditori, i quali, non avendo accesso alla controdichiarazione, possono provare l'esistenza di un accordo simulatorio con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni, che possono fondarsi anche sul contratto impugnato di simulazione. Il relativo accertamento è rimesso al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità per insufficienza o erroneità logico - giuridica della motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)