Sez. 3, Sentenza n. 8586 del 09/04/2013 (Rv. 625879 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Decreto - Giudizio di opposizione - Provvedimento del giudice - Rimessione al Presidente del tribunale perché designi altra sezione per la trattazione - Vizio di costituzione del giudice - Non sussiste.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Non ricorre il vizio di cui all'art. 158 cod. proc. civ. nell'ipotesi in cui, assegnato il procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi ad un ausiliario allo stesso giudice persona fisica che lo aveva pronunciato, costui, dopo avere celebrato la prima udienza di comparizione, lo rimetta al Presidente del tribunale per assegnazione ad altra sezione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)