Sez. 2, Sentenza n. 9879 del 15/06/2012 (Rv. 622760 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice - Opposizione - Art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Trattazione - Competenza del giudice monocratico del tribunale o della corte d'appello - Individuazione - Presidente dell'ufficio o giudice delegato - Conseguenze - Trattazione dell'opposizione da parte di magistrato diverso dal presidente del tribunale - Questioni inerenti alla validità dell'ordinanza resa in sede di opposizione - Esclusione - Mera irregolarità interna di natura organizzativa - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
In tema di spese di giustizia, stante la previsione di cui all'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (secondo cui, quando sia proposta opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica), la competenza a provvedere spetta ad un giudice singolo del tribunale o della corte d'appello, ai quali appartiene il magistrato che ha emanato il provvedimento di liquidazione dell'indennità oggetto di impugnazione, da identificare con il presidente del medesimo ufficio giudiziario o con il giudice da lui delegato. Ne consegue che, non essendo configurabili, all'interno di uno stesso ufficio giudiziario, questioni di competenza tra il presidente ed i giudici da questo delegati, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione, non costituisce ragione di invalidità dell'ordinanza, adottata in sede di opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario, il fatto che essa sia stata pronunciata da un giudice diverso dal presidente del tribunale.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 bis, Cod. Proc. Civ. art. 158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)