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Sez. 4, Sentenza n. 2407 del 04/11/2003 Cc. (dep. 23/01/2004) Rv. 227344 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Sequestro preventivo - Pluralità di domande contro il medesimo provvedimento - Nuovo riesame - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227344-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

In materia di misure cautelari, l'ipotesi che contro il provvedimento venga instaurata una pluralità di procedimenti di impugnazione, se può ritenersi ammissibile quando il provvedimento medesimo - materialmente unico - riguardi tuttavia più posizioni giuridiche autonome e suscettibili di separate valutazioni, non ricorre, invece, quando il provvedimento sia - come nella fattispecie - un sequestro preventivo, che ha un contenuto unico attinente al bene e prescinde del tutto dalla qualità dei legittimati alla richiesta di riesame: comportando infatti il riesame un effetto totalmente devolutivo che non dipende dagli eventuali motivi di doglianza proposti dalle parti, sarebbe contrastante con i principi di economia processuale e certezza delle situazioni giuridiche ritenere ammissibile un ulteriore successivo scrutinio del medesimo provvedimento in ragione di una nuova domanda di riesame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)