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Sez. 5, Sentenza n. 2804 del 05/06/1996 Cc. (dep. 24/06/1996) Rv. 205515 - 01

Impugnazioni - Soggetti del diritto di impugnazione - Difensore dell'imputato | Impugnazione proponibile da due distinti difensori - Reiterazione della medesima impugnazione - Possibilità - Esclusione - Fattispecie: già dichiarata inammissibilità di istanza di altro difensore.
Stato
decisa il 1996-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205515-01

Impugnazioni - Soggetti del diritto di impugnazione - Difensore dell'imputato

Gli autonomi diritti all'impugnazione, attribuiti all'imputato e al difensore, trovano precisi limiti, al loro collegato esercizio, da una parte nell'attualità di decorrenza del termine, dall'altra nell'intervento del provvedimento sollecitato comunque da uno degli aventi diritto. Tale conclusione può essere riportata alla ipotesi, non direttamente considerata dalla normativa, di impugnazione proponibile dai due distinti difensori che l'art. 96 cod. proc. pen. consente all'imputato di nominare: anche nel caso in cui essi vengano ad operare con distinte impugnazioni, la loro attività è funzionalmente volta al medesimo risultato in favore dell'imputato, ma non può comportare la reiterazione della medesima impugnazione. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza che dichiarava inammissibile l'istanza di riesame perché già dichiarata inammissibile una precedente istanza nei confronti del medesimo provvedimento, il difensore aveva allegato la violazione di legge in relazione all'autonomia del diritto all'impugnazione di ciascun difensore, nel rispetto del termine relativo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 99, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)