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Sez. 1, Sentenza n. 3804 del 17/02/2010 (Rv. 611874 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Nomina di un curatore speciale al minore - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Provvedimenti ex art. 15 della legge n. 184 del 1983 - Notifica al rappresentante legale - Necessità - Legittimazione all'impugnazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611874-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di adozione, la legge 28 marzo 2001, n. 149, che ha novellato la legge 4 maggio 1983, n. 184, non prevede la nomina necessaria di un curatore speciale al minore, il quale è rappresentato in giudizio dai genitori o dal tutore, perchè il procedimento è unico e da subito contenzioso, essendo stata soppressa la fase dell'opposizione ex art. 17 della legge n. 184 del 1983, con la conseguenza che il rappresentante legale è investito sin dall'inizio della rappresentanza del minore ed in tale qualità gli deve essere notificata la sentenza che dichiara l'adottabilità o il non luogo a provvedere ex art. 15 e ss. della legge n. 184 del 1983, essendo egli legittimato all'eventuale impugnazione.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 28/03/2001 num. 149 art. 8, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 321, Cod. Civ. art. 346, Cod. Civ. art. 357

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)