Sez. 1, Sentenza n. 10228 del 04/05/2009 (Rv. 608016 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedimento volto alla dichiarazione dello stato di abbandono del minore - Assetto normativo previgente alla novella n. 149 del 2001 - Nomina di un curatore speciale - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Nullità assoluta.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In materia di adozione ed anche con riferimento all'assetto normativo previgente alle modifiche di carattere processuale apportate alla legge 4 maggio 1983, n. 184 dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (la cui efficacia è rimasta sospesa, in forza della disposizione transitoria di cui all'art.1 del d.l. 24 aprile 2001, n. 150, e successive proroghe, fino al 30 giugno 2007), il procedimento diretto alla dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore postula - ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge n. 184 cit., dell'art. 75, secondo comma e 78, secondo comma, cod. proc. civ., dei principi costituzionali di protezione dell'infanzia, del giusto processo e di diritto di difesa, nonchè dei principi consacrati nella Convenzione dei diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 e nella Convenzione europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 2 marzo 2003, n. 77 -, la nomina di un curatore speciale, affinchè l'interessato sia autonomamente rappresentato in giudizio e tutelato nei suoi preminenti interessi e diritti; in mancanza, il procedimento è affetto da nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto conseguente al vizio di costituzione del rapporto processuale e alla violazione del principio del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 183 art. 17 com. 2, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Legge 02/03/2003 num. 77 art. 4, Legge 02/03/2003 num. 77 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 75 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 78 com. 2, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 12, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)