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Sez. 4, Sentenza n. 4030 del 06/12/1995 Cc. (dep. 03/01/1996) Rv. 203310 - 01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere | Beneficio della sospensione condizionale - Applicabilità di ufficio - Possibilità - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1995-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203310-01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere

Nel procedimento speciale previsto dall'art. 444 cod. proc. pen. (patteggiamento) il beneficio della sospensione condizionale non può essere concesso dal giudice qualora non sia espressamente richiesto e non formi oggetto dell'accordo intervenuto tra le parti. Invero il giudicante, ove di sua iniziativa sospendesse condizionalmente la pena applicata, verrebbe ad incidere sul patto negoziale sottoposto alla sua attenzione, alterando i termini della concorde richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)