Sez. 6, Sentenza n. 7109 del 09/06/1997 Ud. (dep. 18/07/1997) Rv. 208236 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Applicazione della sospensione della pena in mancanza di accordo delle parti - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
In materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice non ha il potere di modificare il patto per cui non può aggiungere il beneficio della sospensione condizionale della pena se tale beneficio non sia stato espressamente richiesto e quindi non abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)