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Sez. L, Sentenza n. 4118 del 24/06/1981 (Rv. 414775 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - TERMINE PREVISTO PER IL REATO NELLA SUA INIZIALE CONTESTAZIONE - RILEVANZA - POSSIBILE DIMINUZIONE DELLA PENA EDITTALE EX ART 62 BIS COD PEN - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1981-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414775-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - TERMINE PREVISTO PER IL REATO NELLA SUA INIZIALE CONTESTAZIONE - RILEVANZA - POSSIBILE DIMINUZIONE DELLA PENA EDITTALE EX ART 62 BIS COD PEN - ININFLUENZA.*

Quando la prescrizione civile si adegua alla prescrizione penale per essere il fatto 'considerato dalla legge come reatò, ai fini del termine si deve avere riguardo a quello previsto per il reato nella sua iniziale contestazione, senza tener conto delle diminuzioni della pena edittale che possano derivare dall'applicazione dell'art 62 bis cod pen, che e rimessa agli accertamenti compiuti dal giudice e dei quali il danneggiato non puo preventivamente conoscere l'esito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)