Sez. 3, Sentenza n. 4740 del 22/05/1996 (Rv. 497742 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Adeguamento del termine della prescrizione civile a quello della prescrizione del reato - Considerazione del termine relativo al reato inizialmente contestato - NecessitĂ - Concessione delle attenuanti generiche - Ininfluenza - Conoscenza di tale concessione da parte del danneggiato - Irrilevanza.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO
Ai fini della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dal reato il principio per cui si deve avere riguardo alla pena edittale prevista per il reato contestato senza tener conto della diminuzione di pena conseguente alla concessione di circostanze attenuanti generiche, non trova deroga in relazione al fatto che il danneggiato abbia conoscenza dell'applicazione delle suddette attenuanti, venendo meno in caso contrario la stessa ratio della parificazione dei termini di prescrizione del reato e del diritto al risarcimento, che risponde ad un 'esigenza di tutela dell'affidamento del danneggiato nella conservazione di tale diritto per la prevedibile durata della pretesa punitiva dello Stato, secondo una valutazione preventiva svincolata dalle attenuanti generiche, la cui concessione, affidata al potere discrezionale e legata a parametri legislativamente indeterminati non può essere preventivamente prevista dal danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)