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Sez. 6, Sentenza n. 16362 del 20/09/2011 Cc. (dep. 03/05/2012) Rv. 256620 - 01

IMPUTATO - DICHIARAZIONI - IN GENERE | Opposizione di un segreto di Stato ai sensi dell'art. 41, comma primo, della legge 3 agosto 2007, n. 124 - Richiesta dell'autorità giudiziaria di conferma dell'esistenza del segreto - Conferma del segreto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri - Sindacabilità in sede giurisdizionale della decisione di conferma - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256620-01

IMPUTATO - DICHIARAZIONI - IN GENERE

Non è sindacabile in sede giurisdizionale, trattandosi di un atto politico, la conferma espressa dal Presidente del Consiglio dei Ministri - a seguito di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria procedente - in ordine all'esistenza del segreto di Stato opposto da un indagato o imputato ai sensi dell'art. 41, comma primo, della legge 3 agosto 2007 n. 124. Ne consegue che il relativo divieto di utilizzo in sede processuale delle notizie coperte da segreto impone al giudice l'emissione di una sentenza di non doversi procedere, ai sensi del comma terzo del su citato art. 41, ove l'acquisizione di tali notizie sia ritenuta essenziale per la definizione del processo. (Vedi Corte cost., sent. n. 106 del 2009).

Riferimenti normativi: Legge 03/08/2007 num. 124 art. 39, Legge 03/08/2007 num. 124 art. 40, Legge 03/08/2007 num. 124 art. 41, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 202

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)