Sez. 6, Sentenza n. 1198 del 13/11/2014 Cc. (dep. 13/01/2015) Rv. 261844 - 01
IMPUTATO - DICHIARAZIONI - IN GENERE | Opposizione di un segreto di Stato - Conferma del Presidente del Consiglio dei Ministri - Conseguenze - Divieto di utilizzo delle notizie coperte da segreto - Necessità - Emissione di sentenza di non doversi procedere - Limiti - Fattispecie.
IMPUTATO - DICHIARAZIONI - IN GENERE
L'opposizione da parte dell'imputato del segreto di Stato, confermato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, se determina il divieto di utilizzo in sede processuale delle notizie coperte da segreto, impone al giudice procedente di emettere sentenza di non doversi procedere, ai sensi dell'art. 41, comma terzo, legge 3 agosto 2007, n. 124, solo quando l'acquisizione di tali notizie sia ritenuta essenziale per la definizione del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio una sentenza di non luogo a procedere emessa nei confronti di imputati di delitto di peculato in ragione della contraddittorietà della motivazione con cui il g.u.p. aveva escluso l'utilità dell'approfondimento dibattimentale, ritenendo indispensabili contributi conoscitivi coperti dall'opposto segreto, sebbene avesse considerato dimostrata, anche a prescindere dall'apporto di questi, l'origine pubblica delle risorse impiegate dagli imputati per fini palesemente non istituzionali).
Riferimenti normativi: Legge 03/08/2007 num. 124 art. 39, Legge 03/08/2007 num. 124 art. 40, Legge 03/08/2007 num. 124 art. 41, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Cod. Pen. art. 202, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)