Sez. 1, Sentenza n. 2365 del 12/12/1985 Ud. (dep. 22/03/1986) Rv. 172220 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - OMESSO DEPOSITO DEI PROCESSI VERBALI - NULLITÀ ASSOLUTA - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA DI NULLITÀ RELATIVA - RATIO.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - OMESSO DEPOSITO DEI PROCESSI VERBALI - NULLITÀ ASSOLUTA - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA DI NULLITÀ RELATIVA - RATIO.*
L'omessa notifica al difensore dell'avviso di deposito dei processi verbali relativi ad intercettazioni telefoniche (art. 226 quater, settimo comma cod. proc. pen.) non produce una nullità assoluta, ma soltanto una nullità relativa, che resta sanata ove non venga dedotta nel termine di cui all'art. 377 cod. proc. pen., nel corso di istruzione formale, e da quello previsto dall'art. 401 stesso codice nel corso di istruzione sommaria. Detta inosservanza, infatti, non comporta un pregiudizio radicale e definitivo del diritto di difesa, ma semplicemente un ritardo nella conoscenza delle registrazioni, la quale viene procrastinata alla notifica degli avvisi di cui agli artt. 372 (deposito in cancelleria e facoltà dei difensori) e 410 cod. proc. pen. (partecipazione ai difensori e loro facoltà) senza alcun oggettivo pregiudizio per la difesa, cui è consentito evitare la sanatoria mediante la tempestiva deduzione della nullità. (Conf mass n 142625; (Conf mass n 155420; (Conf mass n 157436; (Conf mass n 166939; (Conf mass n 169949).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 226 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 377, Cod. Proc. Pen. art. 401 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 410
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)