Sez. 2, Sentenza n. 6500 del 07/02/1985 Ud. (dep. 26/06/1985) Rv. 169949 - 01
PROVA PENALE - IN GENERE - PROVE DIRETTE O INDIRETTE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - IPOTESI DI NULLITÀ SANABILI ED INSANABILI - INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE: TRASCRIZIONE E DEPOSITI.*
PROVA PENALE - IN GENERE - PROVE DIRETTE O INDIRETTE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - IPOTESI DI NULLITÀ SANABILI ED INSANABILI - INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE: TRASCRIZIONE E DEPOSITI.*
In tema di divieto di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche, l'art. 226 quinquies cod. proc. pen. prevede la nullità assoluta delle intercettazioni soltanto qualora queste siano state effettuate fuori dei casi consentiti dalla legge e siano state eseguite in difformità delle prescrizioni in essa dettata e non anche quando la nullità sia invece riferibile ad Atti che costituiscono adempimenti successivi alle operazioni di intercettazione ritualmente compiute; queste ultime nullità sono, invece, di carattere relativo. (fattispecie relativa a mancata trascrizione integrale delle registrazioni, e tempestivo deposito dei relativi verbali con avviso ai difensori). (Conf mass n 166994 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 226 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)