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Sez. 5, Sentenza n. 14878 del 27/06/2007 (Rv. 599304 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Notificazione degli atti della commissione tributaria presso la segreteria della stessa "ex" art. 32 bis d.P.R. 636 del 1972 - Presupposti - Procedimento instaurato su ricorso di società con indicazione della sola residenza del rappresentante - Notifica degli atti presso la segreteria della commissione - Validità.
Stato
decisa il 2007-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599304-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

Secondo la previgente disciplina del processo tributario (in particolare, art. 32 bis d.P.R. n. 636 del 1972), la notifica degli atti del procedimento instaurato dinanzi alle commissioni tributarie va eseguita presso la segreteria della stessa commissione in caso di mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio ovvero nel caso di assoluta incertezza di tale dichiarazione o elezione; pertanto è legittimamente effettuata presso la segreteria della commissione tributaria la notifica di atti ad una società che, nel ricorso introduttivo, abbia indicato esclusivamente la residenza del legale rappresentante della società.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)