Sez. 1, Sentenza n. 1508 del 11/02/2000 (Rv. 533716 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Notificazione della decisione della Commissione tributaria presso la segreteria della stessa - Presupposti - Ricerca della residenza o del domicilio effettivo attraverso indagini anagrafiche - Obbligo della segreteria - Esclusione - Elementi di informazione risultanti dagli atti dello stesso o di altro procedimento - Utilizzazione - Obbligo - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, sia nel caso che nel ricorso non sia dichiarata la residenza, né eletto domicilio o tali indicazioni siano assolutamente incerte, sia qualora il ricorrente non adempia all'onere di comunicare le successive variazioni di detti dati (e, quindi, in caso di irreperibilità assoluta del destinatario, il quale non venga reperito all'indirizzo del domicilio eletto o della residenza dichiarata perché sconosciuto, sloggiato, trasferito) trova applicazione l'art. 32 bis, comma terzo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (introdotto dall'art. 20 d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739) e la notifica della decisione della Commissione tributaria deve eseguirsi presso la segreteria della Commissione stessa (per modo che risultano inapplicabili, in materia, i tipi di notificazione previsti dagli artt. 142 e 143 cod. proc. civ.). A fronte di detto onere deve escludersi che la segreteria della Commissione, cui compete l'iniziativa della notificazione, debba o possa (fuori della notificazione a mani proprie del destinatario) disporre che le notificazioni avvengano in luogo diverso da quello dichiarato o eletto dal ricorrente, ricercando la residenza o il domicilio effettivo attraverso indagini anagrafiche o utilizzando gli elementi di informazione (in ordine ad abitazione o ufficio) che pur risultassero dagli atti dello stesso o di un diverso procedimento.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 bis CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)