Sez. 1, Sentenza n. 1889 del 19/06/1985 Cc. (dep. 22/06/1985) Rv. 169882 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER MANCATO INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO ARRESTATO - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - PER MANCATO INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO ARRESTATO - MEZZI DI IMPUGNAZIONE.*
I mezzi di impugnazione contro i provvedimenti in materia di scarcerazione ex art. 365, comma primo, cod. proc. pen., per il caso di mancato interrogatorio dell'imputato arrestato, rientrano tra quelli per i quali provvede l'art. 272 bis cod. proc. pen.. pertanto, in tale ipotesi non si versa nel caso in cui, in materia di libertà personale, qualora non sia prevista impugnazione, è consentito l'immediato ricorso per Cassazione (art. 111, comma secondo, cost. Ed art. 190, comma secondo, cod. proc. pen.), trattandosi di provvedimenti per i quali i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 272 bis cod. proc. pen. prevedono l'appello al tribunale (competente ai sensi dell'art. 263 ter cod. proc. pen.) contro i provvedimenti del giudice istruttore e, poi, il ricorso per Cassazione contro i provvedimenti emessi dal tribunale in Sede di appello.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 365 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)