Sez. L, Sentenza n. 9070 del 15/04/2013 (Rv. 626141 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione di una norma contrattuale, com'è quella contenuta in un contratto collettivo di diritto comune, è operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se non per vizi attinenti ai criteri legali di ermeneutica o ad una motivazione carente o contraddittoria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non congruamente motivata la sentenza di merito, la quale, nell'interpretare l'art. 5, comma ottavo, del c.c.n.l. Metalmeccanici dell'8 giugno 1999 - che prevede, in favore dei lavoratori turnisti, il beneficio di "mezzora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda" -, non aveva considerato la possibilità di riconoscere una pluralità di pause retribuite complessivamente non inferiori a trenta minuti, purché tali da consentire il consumo dei pasti in relazione alla tipologia di lavoro espletato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Contr. Coll. 08/06/1999 art. 5 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)