Sez. L, Sentenza n. 15339 del 10/06/2008 (Rv. 603718 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criteri ermeneutici - Applicazione del criterio letterale - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie relativa ad accordo sindacale per i dipendenti dell'Ente Minerario Siciliano.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nell'interpretazione di una norma contrattuale, com'è quella contenuta in un contratto collettivo di diritto comune -operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione e non per vizi attinenti ai criteri legali di ermeneutica o ad una motivazione carente o contraddittoria- occorre far riferimento in via prioritaria al criterio fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362 cod. civ. e, solo ove il dato letterale della norma possa risultare ambiguo, può farsi ricorso agli altri canoni strettamente interpretativi (art. 1362-1365 cod. civ.) e, in caso di insufficienza, a quelli interpretativi integrativi (art. 1366-1371 cod. civ.). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento all'accordo sindacale 19 gennaio 1989, intervenuto tra i rappresentanti dell'Ente Minerario Siciliano ed il sindacato FULC, aveva ritenuto, valorizzando alcune espressioni letterali dell'accordo medesimo, che l'accordo non intendeva riconoscere, con effetto immediato nei rapporti individuali di lavoro, una qualifica superiore al personale, bensì costituiva una semplice ipotesi di intesa, la cui efficacia era condizionata alla futura approvazione del consiglio di amministrazione dell'Ente Minerario Siciliano).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)