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Sez. 3, Sentenza n. 6736 del 03/06/1997 Ud. (dep. 11/07/1997) Rv. 208808 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO | Mancata comparizione alla prima udienza - Rinnovazione della citazione a giudizio - Relativo contenuto - Inosservanza - Conseguenze - Fattispecie: annullamento.
Stato
decisa il 1997-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208808-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO

In tema di impedimento a comparire dell'imputato, nell'art.486 cod.proc.pen. il comma 1 disciplina la mancata comparizione alla prima udienza e prevede la rinnovazione della citazione a giudizio; il comma 3 regola l'ipotesi di mancata comparizione alle udienze successive e dispone la notificazione dell'ordinanza che fissa la nuova udienza. Dalla differenza, anche lessicale e terminologica, delle due disposizioni si evince che nel primo caso va rinnovata la citazione con il contenuto minimo di cui al comma 2 dell'art.555 cod.proc.pen. e cioè generalità dell'imputato; enunciazione del fatto e degli articoli di legge; indicazione del pretore, del luogo e della data di comparizione - con l'avvertimento della possibilità di procedere nella sua contumacia; avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia o in mancanza di avvalersi dell'assistenza del difensore di ufficio. Qualora tale adempimento non sia osservato, ne deriva la nullità relativa dell'atto, stabilita dall'art.555 comma 2 menzionato. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, vi era stata soltanto la notifica dell'ordinanza e non anche la citazione a giudizio; tale nullità era stata immediatamente eccepita dal difensore e la questione era stata prospettata in appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)