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Sez. 4, Sentenza n. 6501 del 09/05/1996 Ud. (dep. 26/06/1996) Rv. 205327 - 01

Nullità processuali - Nullità di ordine generale - Nullità assolute | Imputato che non compaia in udienza - Rinvio di questa ad altra data - Mancata dichiarazione di contumacia del prevenuto - Messa a conoscenza di costui della nuova udienza - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205327-01

Nullità processuali - Nullità di ordine generale - Nullità assolute

Qualora l'imputato non compaia in udienza e questa senza che sia stata dichiarata la di lui contumacia, venga rinviata ad altra data, è necessario che il prevenuto venga messo a conoscenza della nuova udienza con la notificazione del decreto di citazione. In mancanza di ciò, ove egli non si presenti all'udienza di rinvio, vi è difetto di "vacatio in indicium" cui consegue, ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., la nullità assoluta di tutti gli atti del dibattimento, ivi compresa la sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)