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Sez. 2, Sentenza n. 5402 del 13/03/2006 (Rv. 592503 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore Convalida dell'ordinanza ingiunzione - Relativo provvedimento - Presupposti - Motivazione.
Stato
decisa il 2006-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592503-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nell'opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa disciplinata dagli artt. 22 e 23 legge 24 novembre 1981 n. 689, in base alle pronunce additive della Corte costituzionale n. 534 del 1990 3 507 del 1995, l'ordinanza di convalida richiede la presenza di tre presupposti: a) la mancata comparizione dell'opponente (o del suo procuratore) alla prima udienza, senza deduzione di alcun legittimo impedimento; b) il deposito dei documenti, di cui al secondo comma del citato articolo 23, ad opera dell'autorità che emesso il provvedimento impugnato; c) l'argomentata verifica della legittimità del provvedimento, in relazione ai motivi della opposizione e sulla base della documentazione versata in atti.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)