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Sez. 1, Sentenza n. 9494 del 06/05/2005 (Rv. 583242 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore - Legittimo impedimento - Assenza - Emanazione di ordinanza di convalida della ingiunzione di pagamento - Presupposti - Ricorrenza - Motivazione - Necessità, a pena di nullità della ordinanza.
Stato
decisa il 2005-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583242-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE

In tema di opposizione alla ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di sanzioni amministrative, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 534 del 1990 e 507 del 1995, le quali hanno dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 23, quinto comma, della legge n. 689 del 1981, rispettivamente nelle parti in cui prevedeva che il giudice, in caso di mancata comparizione dell'opponente, o del suo procuratore, alla prima udienza, in assenza di legittimo impedimento, fosse tenuto a convalidare il provvedimento opposto, anche quando la sua illegittimità risultasse dalla documentazione allegata al ricorso, ed anche quando l'amministrazione irrogante avesse omesso il deposito dei documenti di cui allo stesso art. 23, secondo comma, la ordinanza di convalida del provvedimento opposto, deve, a pena di nullità, contenere, oltre alla menzione della mancata comparizione, alla prima udienza, dell'opponente o del suo procuratore, priva di giustificazione, la indicazione dell'avvenuto deposito dei documenti prescritti dal citato art. 23, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, nonchè la motivazione in ordine alla infondatezza della opposizione, alla stregua dell'esame dei predetti documenti, oltre che di quelli eventualmente depositati dall'opponente.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)