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Sez. 3, Sentenza n. 2137 del 07/07/1998 Cc. (dep. 27/08/1998) Rv. 211826 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Appello - Termine per la decisione - A pena di decadenza - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1998-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211826-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

Ai sensi dell' art. 322 bis cod.proc.pen., che rinvia all'art. 310 cod.proc.pen., il tribunale investito dell'appello in tema di misure cautelari reali decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Questo termine non è a pena di decadenza, come quello stabilito dall'art. 309, comma decimo, cod.proc.pen per la decisione sul riesame. Nè potrebbe invocarsi la decadenza stabilita dall'art. 99 disp. att. del codice, che riguarda solo i termini per impugnare e non quelli per decidere sull'impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)