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Sez. 3, Sentenza n. 44013 del 24/09/2015 Cc. (dep. 02/11/2015) Rv. 265073 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Appello ex art. 322 - Bis e 310 cod. proc. pen. - Natura dei termini - Mancato richiamo all'art. 309, comma quinto, nono e decimo cod. proc. pen. - Perdita di efficacia della misura - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265073-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

In materia di appello avverso ordinanze su misure cautelari reali, i termini in cui si articola il procedimento non sono perentori, atteso che l'art. 310 cod. proc. pen., cui fa riferimento l'art. 322-bis cod. proc. pen., non richiama il disposto del quinto, nono e decimo comma dell'art. 309 cod. proc. pen.; pertanto, la mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità` giudiziaria procedente entro il giorno successivo alla richiesta, o la mancata decisione da parte del Tribunale entro venti giorni dalla ricezione degli atti, non comportano la perdita di efficacia del provvedimento cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)