Sez. 2, Sentenza n. 1400 del 05/03/1986 (Rv. 444819 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE - DOMANDA DEL COMPRATORE DIRETTA ALLA RIDUZIONE DEL PREZZO DELLA COSA ACQUISTATA PER LA PRESENZA DI VIZI - COMPETENZA PER TERRITORIO - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - NECESSITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE - DOMANDA DEL COMPRATORE DIRETTA ALLA RIDUZIONE DEL PREZZO DELLA COSA ACQUISTATA PER LA PRESENZA DI VIZI - COMPETENZA PER TERRITORIO - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO AL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - NECESSITÀ.*
Per determinare, ai fini della Competenza territoriale, quale sia l'obbligazione dedotta in giudizio, occorre aver riguardo a quella delle obbligazioni originarie scaturenti dal contratto sulla quale si contende, sia che se ne chieda l'adempimento sia che la obbligazione medesima costituisca causa petendi rispetto al contenuto specifico della domanda. Pertanto, se dal compratore si chiede la riduzione del prezzo della res acquistata per la presenza di vizi riscontrati nella stessa, la domanda nella quale si concreta il petitum non rappresenta che un effetto del preteso inadempimento del venditore, ed è al contratto di compravendita che si deve fare riferimento per determinare la Competenza ratione loci, dato che l'obbligazione originaria scaturente da detto contratto, sulla quale si controverte, è quella relativa alla qualità della cosa consegnata. (V 4973/83, mass n 429845; (V 248/83, mass n 425066).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)