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Sez. 3, Sentenza n. 248 del 13/01/1983 (Rv. 425066 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - NOZIONE - INADEMPIMENTO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI - COMPETENZA TERRITORIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425066-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - NOZIONE - INADEMPIMENTO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI - COMPETENZA TERRITORIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Per obbligazione dedotta in giudizio, ai fini della Determinazione del foro facoltativo di cui all'art. 20 cod. proc. civ., deve intendersi quella delle obbligazioni originarie scaturenti dal contratto sulla quale si contende, sia che se ne chieda lo adempimento, sia che l'obbligazione medesima costituisca causa petendi rispetto al contenuto specifico della domanda: pertanto, qualora la domanda abbia per oggetto il risarcimento dei danni da inadempimento, occorre far riferimento, per la Determinazione del foro competente, non già al luogo in cui si è verificato l'inadempimento, ma a quello in cui doveva essere eseguita l'obbligazione rimasta inadempiuta, della quale il risarcimento è sostitutivo. (Conf 6061/80, mass n 409837).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)