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Sez. U, Sentenza n. 116 del 08/01/1992 (Rv. 475234 - 01)

Professionisti - Albo professionale - Iscrizione - In genere | Docenti delle scuole statali - Iscrizione all'albo dei geometri - Ammissibilità - Autorizzazione degli organi competenti - Mancanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475234-01

Professionisti - Albo professionale - Iscrizione - In genere

I docenti delle scuole statali possono essere iscritti all'albo dei geometri, ai sensi dell'art. 7 del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, poiché l'art. 92 del d.p.r. 31 maggio 1974 n. 417 consente loro l' esercizio - previa autorizzazione da parte degli organi competenti - di libere professioni, mentre la mancanza di tale autorizzazione comporta solo impedimento all'effettivo esercizio della professione, senza incidere sul diritto all'iscrizione degli stessi docenti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 7, DPR 31/05/1974 num. 417 art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)