Sez. U, Sentenza n. 11622 del 21/11/1997 (Rv. 510235 - 01)
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI | Provvedimento di cancellazione dall'albo - Adottato dal consiglio provinciale dell'ordine nei confronti di un ingegnere - Ricorso avverso il provvedimento di cancellazione - Giurisdizione del Consiglio nazionale dell'ordine - Sussistenza - Giurisdizione del T.A.R. - Esclusione.
PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI
I ricorsi avverso i provvedimenti di cancellazione dall'albo, adottati dai consigli provinciali dell'ordine degli ingegneri tanto nella esplicazione di funzioni disciplinari, quanto di mera tenuta dell'albo medesimo, sono devoluti alla giurisdizione del Consiglio nazionale dell'ordine e non dei tribunali amministrativi regionali, avendo l'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, trasferito a questi ultimi la giurisdizione generale di legittimità di primo grado per la tutela di interessi legittimi nei confronti della P.A., mentre la posizione del professionista inserito nella categoria professionale organizzata, vuoi sotto il profilo dell'appartenenza all'ordine (cosiddetta "tenuta dell'albo"), vuoi sotto quello della osservanza delle regole di disciplina (cd. "buona condotta") è configurabile in termini di diritto soggettivo perfetto, costituzionalmente protetto ai sensi dell'art. 4 della Carta fondamentale (vedi Corte Cost. 29 luglio 1992, n. 380).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1944 num. 832 art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 21/06/1946 num. 6 art. 2, Legge 24/06/1923 num. 1395 CORTE COST., Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 22, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)