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Sez. 1, Sentenza n. 4884 del 11/11/1977 (Rv. 388486 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - DOMANDA GIUDIZIALE AVENTE AD OGGETTO LA SUSSISTENZA DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DI UN RAPPORTO GIURIDICO, PROPOSTA DA UNO DEI SOGGETTI DEL RAPPORTO STESSO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - ESTENSIONE - ORDINANZA DI ESECUZIONE DI OPERE URGENTI EMESSA DAL SINDACO A CARICO DI UN PRIVATO EX ART 55 DEL TU DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE - MANCATO ADEMPIMENTO DA PARTE DEL PRIVATO - ESECUZIONE DELLE OPERE DA PARTE DELLA PA - DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE NEI CONFRONTI DEL PRIVATO - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA - RICORSO DEL PRIVATO CONTESTATIVO DELLA LEGITTIMITA DELL'ORDINE SINDACALE - EFFICACIA INTERRUTTIVA.*
Stato
decisa il 1977-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388486-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - DOMANDA GIUDIZIALE AVENTE AD OGGETTO LA SUSSISTENZA DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DI UN RAPPORTO GIURIDICO, PROPOSTA DA UNO DEI SOGGETTI DEL RAPPORTO STESSO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - ESTENSIONE - ORDINANZA DI ESECUZIONE DI OPERE URGENTI EMESSA DAL SINDACO A CARICO DI UN PRIVATO EX ART 55 DEL TU DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE - MANCATO ADEMPIMENTO DA PARTE DEL PRIVATO - ESECUZIONE DELLE OPERE DA PARTE DELLA PA - DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE NEI CONFRONTI DEL PRIVATO - TERMINE PRESCRIZIONALE - DECORRENZA - RICORSO DEL PRIVATO CONTESTATIVO DELLA LEGITTIMITA DELL'ORDINE SINDACALE - EFFICACIA INTERRUTTIVA.*

La domanda giudiziale, proposta davanti ad un giudice ordinario o speciale, da uno dei soggetti di un rapporto giuridico, ed avente ad oggetto la sussistenza o meno degli elementi costitutivi del rapporto stesso, ha efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi degli artt 2943 e 2945 cod civ, con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino, con stretto nesso di causalita, a quel rapporto, senza che occorra che il loro titolare proponga, nello stesso od in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere, ed anche quando tale domanda non sia proponibile nel giudizio pendente. Pertanto, qualora un'ordinanza di esecuzione di opere urgenti, emessa dal sindaco a carico di un privato a norma dello art 55 del RD 3 marzo 1934 n 383 (testo unico della legge comunale e provinciale), rimanga ineseguita, e l'amministrazione provveda direttamente all'attuazione delle opere medesime, la prescrizione decennale del diritto di quest'ultima a conseguire dal privato, in Sede amministrativa o giudiziaria ordinaria, il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione d'ufficio di dette opere, decorrente dalla data di realizzazione delle medesime, rimane interrotta, ai sensi delle norme sopra indicate, per effetto del ricorso che quel privato abbia proposto davanti al giudice amministrativo, al fine di contestare la legittimita dell'ordine impartitogli.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1058 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)