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Sez. L, Sentenza n. 9589 del 01/10/1997 (Rv. 508435 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Domanda avente ad oggetto la sussistenza degli elementi costitutivi del rapporto proposta da una delle parti del rapporto stesso - Diritti strettamente connessi al rapporto - Prescrizione - Efficacia interruttiva della domanda - Configurabilità - Specifica richiesta di riconoscimento di tali diritti - Necessità - Esclusione - Licenziamento di dirigente - Impugnativa - Diritto alle indennità supplementari previste dal contratto collettivo - Prescrizione - Efficacia interruttiva - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508435-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE

La domanda giudiziale proposta davanti ad un giudice ordinario o speciale da uno dei soggetti di un rapporto giuridico ed avente ad oggetto la sussistenza o meno degli elementi costitutivi del rapporto stesso, ha efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 cod. civ. con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto senza necessità che il loro titolare proponga nello stesso (o in altro) giudizio una specifica domanda diretta a farli valere. Pertanto la domanda volta a far dichiarare l'illegittimità del licenziamento di un dirigente interrompe la prescrizione del diritto al pagamento delle indennità supplementari previste dall'art. 19 del c.c.n.l. dei dirigenti di aziende industriali, a prescindere dalla formulazione di una specifica richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)