Sez. 1, Sentenza n. 22182 del 31/05/2005 Cc. (dep. 10/06/2005) Rv. 231964 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - IN GENERE | Condizioni apposte dallo Stato estero per la consegna - Giudizio di revisione - Condizioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - IN GENERE
In tema di estradizione attiva, la condizione apposta dallo Stato straniero, che in Italia sia offerta all'estradando, condannato con sentenza definitiva all'esito di giudizio svoltosi in contumacia, la possibilità di un nuovo processo per garantire il diritto di difesa, deve intendersi rispettata qualora l'interessato si sia potuto avvalere dell'istituto della revisione, fermo restando che il ricorso a tale mezzo di impugnazione è consentito secondo le regole del nostro ordinamento e quindi nel rispetto dei limiti di ammissibilità. (In motivazione si è chiarito che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo consente al Paese richiesto di negare l'estradizione quando ritenga che la procedura contumaciale non ha soddisfatto i diritti minimi di difesa e cioè quelli di cui all'art. 6 CEDU, ma, una volta concessa l'estradizione, l'unica condizione apponibile deve riferirsi all'utilizzazione degli strumenti previsti dall'ordinamento interno per la celebrazione di un nuovo processo, mediante gli istituti della rimessione in termini o della revisione, secondo le regole di ammissibilità proprie di essi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 631 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 720 com. 4, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)