Sez. 1, Sentenza n. 35948 del 17/06/2004 Cc. (dep. 06/09/2004) Rv. 229850 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - IN GENERE | Condizioni apposte dallo Stato estero per la consegna - Accettazione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - IN GENERE
In tema di estradizione attiva, la condizione, apposta dallo Stato straniero, che in Italia sia offerta all'estradando - condannato, con sentenza definitiva, all'esito di giudizio ritualmente celebratosi in contumacia per sua libera scelta e regolarmente assistito in entrambi i gradi da un difensore - la possibilità di un nuovo processo per garantire il diritto di difesa, è da ritenersi salvaguardata dalla partecipazione dell'estradato all'udienza camerale svoltasi in sede esecutiva, nel corso della quale abbia avuto la possibilità di attivare un controllo su tutte le fasi precedenti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 720 com. 4, Legge 30/01/1963 num. 300 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)