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Sez. 5, Sentenza n. 4965 del 01/04/2003 (Rv. 561677 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | Credito derivante da lodo arbitrale - Momento di insorgenza - Data di sottoscrizione del lodo - Rilevanza.
Stato
decisa il 2003-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561677-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE

In tema di determinazione del reddito d'impresa, la sopravvenienza attiva costituita dal credito derivante da un lodo arbitrale deve ritenersi maturata al momento della sottoscrizione del lodo, e non già a quello del deposito, atteso che dalla data della sottoscrizione, ai sensi dell'art. 823, ultimo comma, cod. civ. - comma aggiunto dall'art. 2 della legge n. 28 del 1983 -, il lodo ha efficacia vincolante tra le parti ed il credito diviene, pertanto, elemento costitutivo del reddito del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55, Cod. Civ. art. 823

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)