Sez. 5, Sentenza n. 8267 del 07/06/2002 (Rv. 554966 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Criterio di valutazione automatica ex art. 52, quarto comma, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicazione - Condizioni - Indicazione del valore del bene, alla data dell'atto, sulla base dei valori catastali e dei coefficienti di riferimento - Lodo arbitrale - Data dell'atto - Individuazione nel momento della sottoscrizione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'applicazione del criterio di valutazione automatica degli immobili, di cui all'art. 52, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con preclusione del potere dell'ufficio di effettuare l'accertamento in rettifica, è subordinata ad alcune condizioni, costituite dalla presentazione di un'esplicita istanza del contribuente di volersi avvalere di tale criterio, dalla circostanza che l'immobile sia dotato di rendita catastale e non sia edificabile, nonché dalla espressa indicazione di un valore del bene, alla data dell'atto, non inferiore a quello desunto dai valori parametrici catastali e dai coefficienti di riferimento. A quest'ultimo riguardo, in caso di trasferimento di immobile in virtù di lodo arbitrale, per "data dell'atto" deve intendersi, ai sensi dell'art. 823, quarto comma, cod. civ. (come modificato dall'art. 2 della legge n. 28 del 1983), quella della sottoscrizione da parte degli arbitri - che è produttiva di effetti vincolanti tra le parti -, con la conseguenza che a tale data occorre far riferimento per individuare i coefficienti di rivalutazione applicabili.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 825
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)