Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015 (Rv. 636620 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE | Mandato rilasciato da procuratore speciale di parte - Documentazione giustificativa - Omesso deposito - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da chi non abbia prodotto. né con il ricorso, né successivamente, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti che giustifichino la sua asserita qualità di procuratore speciale della parte in senso sostanziale, rilasciando in tale veste il mandato per il giudizio di legittimità, in quanto la Suprema Corte non è posta in condizioni di valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)