Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012 (Rv. 622651 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM | Ricorso per cassazione proposto nella qualità di procuratore - Mancata indicazione degli estremi e del contenuto della procura - Conseguenze - Difetto della legittimazione a stare in giudizio per il rappresentato - Inammissibilità del ricorso.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM
È inammissibile, ai sensi dell'art. 77 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione proposto nell'affermata qualità di procuratore di una società, in tale veste sottoscrivendo altresì il mandato al difensore, ove non siano indicati gli estremi della procura, e soprattutto la sua data, né da quale organo della società essa risulti rilasciata, né se sia stato espressamente conferito al rappresentante il potere di stare in giudizio per la preponente, impedendo tali omissioni alla S.C. di verificare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo del procuratore, ed in particolare la facoltà dello stesso di proporre impugnazione in nome e per conto della rappresentata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)