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Sez. 5, Sentenza n. 8558 del 21/05/1979 Ud. (dep. 17/10/1979) Rv. 143164 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - MENZOGNE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143164-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - MENZOGNE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*

Anche la menzogna puo dar luogo al delitto di truffa, quando abbia per effetto di trarre in errore il soggetto passivo, in quanto per l'esistenza del reato e sufficiente accertare che l'errore in cui e caduto l'offeso, con proprio danno, e stato determinato dall'attivita delittuosa dell'agente.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)