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Sez. 2, Sentenza n. 7066 del 27/03/1981 Ud. (dep. 16/07/1981) Rv. 149803 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - TRUFFA CONTRATTUALE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - DOLO INIZIALE - IDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1981-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149803-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - TRUFFA CONTRATTUALE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - DOLO INIZIALE - IDONEITÀ.*

Nella truffa contrattuale l'elemento che imprime al fatto della inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, quello cioè che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei contraenti rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria. (V mass n 143164; (V mass n 141542).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)