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Sez. 3, Ordinanza n. 5653 del 12/03/2026 (Rv. 678287-01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE | Morte dell’assegnatario - Ospite temporaneo ex art. 18-bis l.r. Toscana n. 96 del 1996 - Diritto al subentro ex art. 13-ter, comma 9, l.r. Toscana n. 96 del 1996 o alla successione nel contratto ex art. 6 l. n. 392 del 1978 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678287-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE

In tema di edilizia residenziale pubblica, in caso di morte dell'assegnatario dell'alloggio, l'ospite temporaneo ai sensi dell'art. 18-bis della l.r. Toscana n. 96 del 1996 non ha diritto al subentro nell'assegnazione ex art. 13-ter, comma 9, della stessa legge, né alla successione nel contratto di locazione ai sensi dell'art. 6 della l. n. 392 del 1978, dal momento che non è inserito nel nucleo familiare dell'assegnatario né vanta un titolo stabile di permanenza nell'immobile.

Legge 27/07/1978 num. 392 art. 6 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 20/12/1996 num. 96 art. 13 com. 9, Legge Reg. Toscana 20/12/1996 num. 96 art. 18 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)