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Sez. 2, Sentenza n. 4526 del 28/03/2001 (Rv. 545268 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - I.A.C.P. - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI | Legge Regione Friuli Venezia Giulia - Assegnazione dell'alloggio - Diritto del nipote dell'assegnatario defunto - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545268-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - I.A.C.P. - ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI

In tema di edilizia residenziale pubblica, in base al combinato disposto dell'art.58, comma quinto, della legge Regione Friuli V.G. n. 75 del 1982, come novellato dall'art. 25 della legge Regione Friuli V.G. n. 45 del 1993, e dell'art. 8 del regolamento "Cambi e ospitalità", i nipoti dell'assegnatario defunto - purché con lui conviventi all'atto del decesso e in possesso degli altri requisiti previsti dalle norme sull'edilizia convenzionata - hanno diritto a subentrare nell'assegnazione dell'alloggio solo se "ospiti definitivi" e cioè in quanto autorizzati dal Presidente dell'IACP, su istanza esclusiva dell'originario assegnatario, e sempre che manchino i congiunti previsti dal primo comma dell'art.25 legge reg. n. 45 del 1993 o che costoro abbiano rinunciato al subentro.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 01/09/1982 num. 75 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)