diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4236 del 16/03/2012 (Rv. 621632 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE | Sentenza di condanna generica - Effetti della cassazione - Poteri del giudice del rinvio - Limitazione ai punti della controversia dipendenti dalle parti cassate - Configurabilità - Sussistenza - Estensione alla determinazione del "quantum debeatur" - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621632-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE

A seguito della cassazione della sentenza con cui il giudice del merito abbia limitato la pronuncia alla condanna generica e disposto - con separata ordinanza - che il procedimento continuasse per l'ulteriore istruttoria riguardante l'eventuale liquidazione del danno, il giudice del rinvio può pronunciarsi solo su quei punti della controversia che siano inscindibilmente collegati e dipendenti dalle parti cassate, e non anche, pertanto, sul "quantum" dei danni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)