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Sez. 1, Sentenza n. 2714 del 06/03/1992 (Rv. 476076 - 01)

Risarcimento del danno - Condanna generica - In genere | Accertamento necessario - Fatto potenzialmente produttivo del danno - Fase successiva di liquidazione - Negazione dell'esistenza del danno - Ammissibilità - Giudicato sull'"an" - Violazione - Configurabilità - Esclusione - Giudicato sull'"an" formatosi a seguito di sentenza della Cassazione di rigetto del motivo relativo all'"an" con cassazione della determinazione del "quantum" - Giudizio di rinvio - Accertamento - Esistenza di un danno concretamente valutabile - Esclusione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476076-01

Risarcimento del danno - Condanna generica - In genere

La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, sia o no essa oggetto di autonomo giudizio, presuppone solo l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo del danno mentre la prova dell'esistenza del danno è riservata alla fase successiva di liquidazione, si che al giudice della liquidazione è consentito anche di negarne l'esistenza senza che ciò comporti alcuna violazione del giudicato eventualmente formatosi sull'"an". Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il giudicato sull'"an" si sia formato a seguito di sentenza di cassazione che abbia rigettato il motivo relativo all'"an", cassando invece la determinazione del "quantum". In questa ipotesi, infatti, il giudice del rinvio si trova nella stessa situazione in cui si trova il giudice della liquidazione nella ipotesi di non impugnata sentenza affermativa dell'esistenza di un danno risarcibile con la conseguente libertà di escludere l'esistenza di un danno concretamente valutabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)