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Sez. L, Sentenza n. 2749 del 09/10/1974 (Rv. 371207 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - RISCHIO PRECOSTITUITO - INFERMITA PREESISTENTI - INCIDENZA SULLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - LIMITI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1974-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371207-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - RISCHIO PRECOSTITUITO - INFERMITA PREESISTENTI - INCIDENZA SULLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - LIMITI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

In materia di Assicurazione sociale obbligatoria contro l'invalidita permanente, il rapporto assicurativo non si costituisce, a causa del difetto iniziale del rischio, nel solo caso in cui si accerti che la capacita di guadagno dell'assicurato era gia ridotta, prima della Costituzione dello stesso rapporto nella misura fissata nell'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636. Ai fini di tale accertamento non devesi tener conto della sola riduzione della capacita lavorativa, in se considerata, ma anche dei vari fattori soggettivi (eta, attitudini lavorative dell'assicurato) od oggettivi (elementi economici ed ambientali) che hanno variamente influito sulla capacita di guadagno dell'interessato. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)